L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 433 del 28 ottobre 2019, ha chiarito che il reddito di lavoro dipendente del lavoratore italiano, residente in Francia e iscritto all’AIRE, che svolge la propria attività lavorativa in Italia in una zona c.d. di frontiera, deve essere tassato esclusivamente in Francia.  Di conseguenza, il datore di lavoro italiano deve limitarsi a trattenere la contribuzione previdenziale, astenendosi dall'effettuare ritenute IRPEF.

Si precisa, infine, che il lavoratore, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, qualora abbia come unico reddito quello da lavoro dipendente di cui all’istanza di interpello e non ricorrano altre circostanze tali per cui sia tenuto, secondo la normativa italiana, alla presentazione di detta dichiarazione.

Il contribuente, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, potrà inoltrare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta (cfr. articolo 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602).