L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 344 del 23 giugno 2022, ha chiarito, ancora una volta, che le somme corrisposte ai dipendenti a seguito di un accordo transattivo, finalizzato a porre fine ad un contenzioso già in atto, concorrono alla formazione del reddito imponibile dei percettori per l'intero ammontare e devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, non essendo rinvenibile un’ipotesi di esclusione prevista dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 17, c. 1, del TUIR, infatti, l'IRPEF «si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del c. 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2dell'articolo 49».