Perchè sia configurabile un atto di transazione tra lavoratore e datore di lavoro è necessario che vi sia lo scambio di reciproche concessioni con la controparte (Cass. 04/10/2007 n.20781).

Secondo i giudici di legittimità non è sufficiente che il lavoratore in sede di sottoscrizione di un atto di quietanza del TFR sottoscriva una dichiarazione di rinuncia ad ogni altro diritto derivante dal rapporto di lavoro per esimerlo dal richiedere delle differenze retributive dovutegli a vario titolo.

Infatti nel nostro ordinamento vige il principio in base al quale affichè un atto possa definirsi di transazione è necessario che sussista l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum.

In sostanza se il datore di lavoro non offre nulla al lavoratore affinchè rinunci a qualsiasi ulteriore pretesa, quest'ultimo avrà sempre il diritto di richiedere al giudice quanto deriva dal rapporto di lavoro.