L’INPS, con la circolare n. 35 del 5 marzo 2019, ha illustrato la misura a sostegno del reddito prevista dall’art. 4-ter del DL 109/2018 in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto in data 14.8.2018.

In particolare, l’art. 4-ter, comma 1, prevede un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Le indennità di cui sopra sono concesse con decreto della Regione Liguria.

Per l’anno 2018 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a € 10,22, comprensivo di copertura figurativa e ANF. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalla Regione Liguria.

Invece, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (art. 4-ter, c. 2), che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Anche in questo caso, l’indennità viene concessa con decreto della Regione.