In Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2023 è stato pubblicato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Entra pertanto in vigore a partire dal 15 giugno 2023, il tanto atteso RENTRI, istituito ai sensi dell’articolo 6 del DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 a seguito della soppressione del meno fortunato SISTRI.

Cosa tratta?

Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 determina l’entrata in vigore del RENTRI, ovvero del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06).

Il Decreto disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema, definendo ad esempio:

  • I modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico rifiuti
  • Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte di chi si iscrive
  • Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con altri enti ed autorità interessati;
  • Le modalità di accesso ai dati da parte degli organi di controllo.

Gli allegati I e II forniscono direttamente i modelli del registro di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione mentre l’allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l’iscrizione al sistema.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

L’iscrizione al RENTRI verrà effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal 13 febbraio 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;

b) a decorrere dal 14 agosto 2025 ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal 13 febbraio 2026 ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Quando entra in vigore

Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.

Indicazioni operative

Tra le novità introdotte dal decreto vi sono i nuovi modelli di registri di carico e scarico rifiuti e i formulari, che saranno adottati e utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati a iscriversi alla piattaforma, mentre i soggetti obbligati dovranno utilizzarli nel loro formato digitale, a partire dalla data d’iscrizione, per inviare al RenTRi i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

I formulari digitali potranno essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili. Le specifiche tecniche in materia così come le modalità di compilazione e tutte le principali modalità operative del sistema saranno definite solo nei prossimi mesi dal Ministero dell’Ambiente con uno o più decreti direttoriali. Il periodo transitorio sarà utile per tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia in forma diretta tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende, sia per l’interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.

Per quanto riguarda le tariffe d’iscrizione invece, che garantiranno la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI, si evidenzia un sensibile abbassamento rispetto alle precedenti tariffe del fallimentare SISTRI, così come evidente dalla Tabella 1 all’allegato III del Decreto.