Tracciabilità dei pagamenti: individuati i soggetti esonerati dall'obbligo
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 260 dell' 8/11/2007 è stato pubblicato il decreto Ministeriale 03/10/2007 che individua i soggetti esonerati dal divieto di pagare i professionisti in contanti introdotto dalla Legge Bersani-Visco per contrastare l'evasione fiscale dei professionisti che non rilasciano la fattura per le prestazioni rese e percepiscono i compensi "in nero".
Si tratta in particolare di:
- persone fisiche il cui reddito complessivo non supera l'importo annuo per l'assegno sociale, che per il 2007 è fissato in 389,36 euro (art.3 L. 335/1995).
- Persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, ossia quelle che per la maggior parte del periodo di imposta non sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente presso i Comuni oppure quelle che non hanno nel territorio dello Stato il domicilio nè la residenza ai sensi del codice civile (art.2 DPR 917/86).
- I diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 L. 104/92).
Per fruire dell'esonero è necessario che i soggetti interessati rendano al professionista, a cui hanno richiesto una prestazione, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza di una delle predette condizioni.
Ricordiamo che gli strumenti finanziari tracciabili utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, della Legge Bersani-Visco ovvero:
- gli assegni non trasferibili;
- i bonifici;
- le altre modalità di pagamento bancario o postale;
- i sistemi di pagamento elettronico.
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