L’INPS, con il messaggio 23/02/2011 n.4497, ha precisato che chi fruisce della totalizzazione dei periodi previdenziali può ottenere la pensione dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
La precisazione nasce dal fatto che l’art.12, c.3 DL 78/2010 (L. 122/2010) si limita a stabilire che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le stesse decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Nasce quindi il dubbio se la pensione possa essere ottenuta decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti oppure decorsi 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Sul punto è stato interpellato anche il Ministero del lavoro che ha risposto precisando che alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, anche la pensione di vecchiaia in totalizzazione si ottiene decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.