Totalizzazione internazionale ancora possibile dopo la Brexit
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 6/04/2021 n.53, riepilogando il quadro normativo entrato in vigore dopo l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, ha precisato che sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione, avvenuto il 31 dicembre 2020, sia quelli maturati successivamente, vengono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale in materia pensionistica.
I periodi totalizzabili sono utili anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come ad esempio il requisito utile alla prosecuzione volontaria e quello dei cinque anni di lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del periodo lavorato.
Come si ricorderà l’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito (c.d. WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, è terminato il 31 dicembre 2020. Durante la sua vigenza ha continuato a trovare applicazione al Regno Unito il diritto dell’UE in materia di sicurezza sociale, ossia i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
Il WA continua ad applicarsi sia ai cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 sia ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data. Pertanto le persone che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo di recesso continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
Il 24 dicembre 2020 è entrato in vigore l’accordo UE – Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione (il cui acronimo è TCA) che dispone che gli Stati membri ed i Paese anglosassone debbano coordinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale al Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che forma parte integrante del citato accordo.
Riguardo all’ambito di applicazione, l’INPS evidenzia che il PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA dato che è destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici ma, a tutte le persone, compresi gli apolidi ed i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.
In merito ai cittadini dei Paesi SEE (Irlanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, la circolare 53/2021 evidenzia che l’accordo di recesso trova applicazione anche nei loro confronti. Invece per i casi non coperti dal WA, trova applicazione il TCA dato che quest’ultimo si applica a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Il PSSC si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, risultino soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.
Infine, l’INPS prende in esame anche le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale. Secondo l’Istituto previdenziale ai titolari di pensione italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, trova applicazione l’inesportabilità delle citate prestazioni. Invece, i soggetti che si traferiscono nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021 e che successivamente diventano pensionati, possono beneficiare sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo.
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