Il Ministero del lavoro, con la circolare 12/09/2011 n.24, in merito alla rivisitazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento prevista dall’art.11 del DL 138/2011, ha precisato che se gli ispettori in sede di verifica in azienda accertano che il tirocinio non è conforme alla nuova regolamentazione, oppure se avviato prima del 13 agosto u.s. non è conforme alla normativa previgente, procedono a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative.
Inoltre gli ispettori dispongono il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Gli stessi ispettori del lavoro procederanno ad adottare la diffida accertativa per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell’utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.
Il Ministero ha anche elencato i tirocini che sono esclusi dal campo di applicazione dell’art. 11 del DL. 138/2011. Si tratta in particolare:
-     dei tirocini c.d. di reinserimento o inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni.
-    dei tirocini promossi a favore dei disabili, degli invalidi fisici, psichici e sensoriali (per i quali resta in vigore la disciplina specifica di cui all’art. 11, c.2, L. 68/1999)
-    dei tirocini promossi in favore di soggetti in trattamento psichico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione
-    dei tirocini promossi a favore degli immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
-    dei tirocini rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro, dalle Regioni e Province.
-    Dei tirocini curriculari, ossia quelli inclusi in piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità di c.d. alternanza tra studio e lavoro.
Proprio in merito a questi ultimi, il Ministero del lavoro precisa che per essere considerati curriculari i tirocini devono soddisfare tre condizioni:
-    essere promossi da Università o Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio dei titoli accademici, da Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale o da centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con Regione o Provincia.
-    Avere come destinatari studenti universitari (compresi gli iscritti al master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
-    Devono essere svolti all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi (es: tirocinio per l’elaborazione della tesi di laurea).
Come è noto la nuova disciplina fa espresso riferimento ai neodiplomati e neolaureati quali soggetti nei cui confronti può essere attivato il tirocinio c.d. non curriculare. Sul punto il Ministero del lavoro precisa comunque che i tirocini (che in questo caso si chiamano curriculari) non sono preclusi agli studenti, compresi i laurenadi, i masterizzandi e i dottorandi, purchè questi vengano promossi dalle scuole e dalle università e siano svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.
La circolare 24/2011 ricorda che la nuova disciplina vale solo per i tirocini formativi che verranno avviati dopo il 13 agosto u.s., mentre quelli già in corso rimangono soggetti alla normativa previgente. Questo però vale solo per l’attivazione del tirocinio. Infatti eventuali proroghe di un tirocinio avviato prima del 13 agosto, disposte dopo tale date, dovranno invece sottostare alla nuova disciplina.
I tirocini formativi e di orientamento vanno tenuti distinti dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. Anche questi ultimi sono stati oggetto di revisione ad opera dell’art. 3 del DL 138/2011.