Tirocinio extracurriculare fraudolento: sanzioni anche per il rapporto iniziato nel 2021
A cura della redazione
L’INL ha pubblicato la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, con cui ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni introdotte dalla L. n. 234/2021 (art. 1, cc. 723-726) per le ipotesi di tirocini svolti in modo fraudolento.
Le indicazioni si riferiscono ai rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta norma (ovvero il 1° gennaio 2022) e proseguiti dopo tale data. Inoltre, vengono analizzati alcuni aspetti collegati ai recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti, appunto, in modo fraudolento.
L’Ispettorato sottolinea che è possibile, anche nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, applicare il trattamento sanzionatorio previsto dalla richiamata norma (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale), ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento. Rimane fermo che, per quanto riguarda la commisurazione della sanzione penale, sono considerate utili solo le sole giornate che decorrono dal 1° gennaio 2022. Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
Sempre con riferimento ai rapporti proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, la nota precisa che trova applicazione anche l’ultimo periodo del comma 723 il quale fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. È il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso, che andrà evidentemente a condizionare il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, infatti, va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
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