L’Inail, con la nota n. 6295 del 23 settembre 2011, ha precisato che il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovuto ai partecipanti ad un tirocinio formativo deve essere corrisposto dal soggetto promotore.
La nuova disciplina in materia, introdotta dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo.
I soggetti promotori sono, quindi, tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.