Tirocini in Friuli: indennità piena in caso di partecipazione pari al 70%
A cura della redazione
La Regione Friuli Venezia Giulia, il 19 marzo 2018, ha approvato il Decreto del presidente della Regione n. 57/2018 con allegato il Regolamento che disciplina l’attivazione dei tirocini extracurriculari formativi, ai sensi dell’articolo 63 della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 recante norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Particolarmente interessante l’art. 13 che regolamenta l’indennità che va riconosciuta al tirocinante, la quale non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili.
Per i tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, l’indennità mensile è di euro 800 lordi corrispondente ad un impegno di orario pieno.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% al tirocinante viene corrisposta l’indennità per i giorni di effettiva presenza.
Rimane comunque salva la possibilità per il soggetto ospitante di integrare l’indennità con proprie risorse.
Se il tirocinio viene sospeso, l’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione viene meno per tutta la durata della sospensione.
Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio viene corrisposta, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista per i tirocini dalla normativa regionale di riferimento. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante è cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima di tirocinio prevista dalla disciplina regionale vigente.
Ai sensi dell’articolo 50 del TUIR, l’indennità forfettaria corrisposta al tirocinante costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Infine, si segnala che la partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
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