Il Ministero del Lavoro, in data 27 settembre 2011, ha pubblicato, sul proprio sito, le FAQ (domande poste frequentemente) relative alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, modificata dalla Legge n. 148/2011.
Tra le diverse risposte si segnalano le seguenti:
1)    I disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché tutti gli immigrati sono esclusi dalla disciplina dei tirocini formativi di cui all’art. 11 della L. n. 148/2011;
2)    È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica;
3)    In assenza di regolamentazione regionale, i tirocini extra curriculari possono essere attivati dalla Province. Come espressamente previsto dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 138/2011, conv., da L. n. 148/2011, trova applicazione l’art. 8 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 142/1998).