Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 7 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla attivazione di tirocini formativi "atipici", ossia in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale, ovvero promossi da soggetti diversi da quelli indicati dalla disciplina generale.
Al riguardo, il Ministero ricorda che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento è attratta nella competenza regionale e pertanto, per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali, si rende necessario acquisire ed informarsi alle direttive fissate dalla regione di competenza.
Il Ministero osserva, inoltre, che la funzione di formazione e di orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrono adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti: è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela in base all'art. 1322, comma 2, del cod. civ., ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.