Tirocini formativi: definite le linee guida per la loro attivazione
A cura della redazione
Il Governo, nella seduta del 24 gennaio 2013, ha approvato in conferenza permanente l’accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, contenente le linee guida in materia di tirocini così come previsto dall’art.1, c.34 della L. 92/2012.
Le predette linee guida dovranno essere seguite dalle regioni e dalle provincia autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, per regolamentare l’attivazione dei tirocini, quali misure formative di politica attiva, finalizzati a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Tre sono le tipologie di tirocinio che dovranno essere disciplinate dalla regioni e provincie autonome tenendo conto delle linee guida: formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro e di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili, delle persone svantaggiate nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
La durata varia a seconda della tipologia di tirocinio: 6 mesi per quelli formativi e di orientamento, 12 mesi per quelli di inserimento/reinserimento al lavoro compresi quelli avviati in favore di soggetti svantaggiati e 24 mesi per i soggetti disabili.
La maternità o una lunga malattia (quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio) sospendono il tirocinio.
Le linee guida inoltre stabiliscono che il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata massima sopra ricordati.
Come in passato anche le linee guida per i futuri tirocini per l’attivazione richiedono la stipula di un’apposita convenzione con allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
Viene confermato inoltre l’obbligo assicurativo. Più precisamente ci dovrà essere la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre a quella per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Particolarmente interessante è il punto 8 che prescrive l’obbligo per i soggetti ospitanti di effettuare le comunicazioni obbligatorie dei tirocini anche se questi non costituiscono rapporti di lavoro.
Attuando quanto previsto dalla Riforma del lavoro, le linee guida stabiliscono che al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione al tirocinio in misura non inferiore a 300 euro lordi mensili. Importo che le regioni e le province autonome potranno stabilire in misura diversa.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 DPR 917/1986.
Sempre in merito all’indennità economica, è previsto che se la stessa non viene corrisposta, troverà applicazione una sanzione amministrative da 1.000 euro a 6.000 euro.
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