Tirocini formativi: approvate le nuove linee guida
A cura della redazione
Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 25 maggio 2017, hanno sottoscritto un accordo che aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate con l’accordo del 24/01/2013.
L’aggiornamento delle linee guida del 2013 nasce dalla necessità di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse riguardo l’attuazione dei tirocini nell’ambito della Garanzia Giovani.
Recependo la Raccomandazione del Consiglio UE del 10 marzo 2014, le nuove linee guida definiscono il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare.
Le nuove linee guida regolamentano soltanto i tirocini extracurriculari, con la conseguenza che rimangono esclusi i tirocini curriculari, i i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all’estero promossi all’interno delle quote d’ingresso.
Viene confermata la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, pari a 12 mesi (24 mesi in caso di soggetti disabili), ma viene anche prevista una durata minima. In particolare questa non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto agli studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo di vacanza festivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
In merito alla sospensione del tirocinio dovuta a maternità, infortunio o malattia pari o superiore a 30 giorni solari, le nuove linee guida prevedono che la stessa possa avvenire anche per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Nell’elenco dei soggetti promotori vengono inserite anche l’ANPAL e le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore.
Per quanto riguarda i c.d. tirocini in mobilità interregionale, la disciplina di riferimento, così come l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché: licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; - licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, né in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
Non può essere tirocinante chi ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico per prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
Per quanto riguarda i limiti numerici vengono confermati quelli dell’accordo del 2013, con la sola precisazione che adesso devono essere tenuti in considerazione nella base di computo non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche quelli a termine, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Inoltre è possibile derogare i limiti numerici nel caso in cui il soggetto ospitante abbia assunto i tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
Le nuove linee guida prevedono che possono essere svolti più tirocini extracurriculari contemporaneamente, purché siano rispettate le disposizioni sui riposi di cui al D.lgs. 66/2003.
Per quanto riguarda l’attivazione, si conferma la necessità della stipula della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui deve essere allegato il PFI.
Anche i tirocini sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego.
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, mentre il tutor del soggetto ospitante può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.
Salvo che le Regioni non prevedano condizioni di miglior favore, al tirocinante deve essere riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a 300 euro al mese. Dal punto di vista fiscale detta indennità è considerata come reddito assimilato a lavoro dipendente.
Infine si segnala che il provvedimento di interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini trova applicazione, non solo quando vengono violate le disposizioni contenute nelle nuove linee guida, ma anche nel caso in cui un tirocinio venga riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a seguito di accertamento ispettivo.
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