Tirocini formativi: aggiornate le Faq con le nuove Linee Guida
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, su sito internet www.cliclavoro.it ha aggiornato al 10 luglio 2017 le proprie Faq relative ai tirocini formativi, tenendo conto delle nuove Linee Guida adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio u.s..
Prima di tutto viene chiarito che le singole Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepire le disposizioni previste dalle citate Linee Guida entro 6 mesi dalla data dell’accordo. Quindi entro il 25 novembre 2017.
Le nuove Linee Guida non si applicano a: tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione; tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014; tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.
Il Ministero del lavoro ricorda che le previsioni delle linee guida diventano concretamente efficaci con l’emanazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti normativi di propria competenza.
Per i tirocini formativi e di orientamento promossi a favore delle persone disabili le nuove Linee Guida prevedono una durata massima che può arrivare a 24 mesi, mentre per gli altri soggetti la durata massima è di 12 mesi.
Inoltre possono essere attivati tirocini per i soggetti disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 ovvero occupati ma in cerca di una nuova occupazione, senza limitazioni specifiche relative al titolo di studio conseguito, quindi anche dopo il conseguimento di un master oppure dopo il conseguimento della laurea triennale durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica.
Tra i soggetti promotori vi sono anche gli istituti di istruzione universitaria sia statale che non statale abilitate al rilascio dei titoli AFAM.
Il Ministero precisa che un tirocinio formativo e di inserimento può essere attivato anche con un laureato da oltre 12 mesi purché rientri tra i soggetti individuati dalle nuove linee guida (soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione, soggetti disabili e svantaggiati).
Le nuove Linee guida inoltre ribadiscono che non può essere attivato un tirocinio se tra il tirocinante ed il soggetto ospitante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei due anni precedenti. Mentre è possibile attivare un tirocinio con un soggetto che nei sei mesi precedenti ha svolto prestazioni di lavoro accessorio della durata massima di trenta giorni.
Infine chiarimenti vengono forniti riguardo ai tirocini da attivare con i cittadini extracomunitari. Al riguardo occorre distinguere tra:
1) persone straniere che sono entrate in Italia con i flussi di ingresso per lavoro;
2) persone straniere che hanno fatto ingresso appositamente per svolgere un tirocinio formativo ex art. 27 co. 1 lett. f) D. l.gs. 286/1998;
3) persone straniere che si rifugiano in Italia chiedendo protezione internazionale.
Per quanto concerne sia il primo che il secondo gruppo, non vi possono essere dubbi sul fatto che lo straniero possa svolgere un tirocinio. Difatti, in base ad un generale principio di parità di trattamento, le persone straniere che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno possono svolgere tirocini alle stesse condizioni previste per gli italiani (così come prevede anche l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006).
Relativamente poi agli stranieri residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio formativo, si rinvia a quanto disposto dall’art. 40, comma 9, lett. a) e comma 10, e dell’art. 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. 394/1999: in tal caso, per fare ingresso in Italia non è necessario il nullaosta al lavoro poiché basta ottenere un visto di ingresso per motivi di studio/tirocinio che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti del contingente annualmente determinato (di regola si tratta di 5.000 quote ripartite tra le varie regioni). In questo caso valgono le disposizioni contenute nelle Linee guida del 5 agosto 2014.
Per quanto concerne, invece, il terzo gruppo, se da un lato il D. lgs. 251/2007 prevede espressamente la possibilità di svolgere un tirocinio per i rifugiati, dall’altro, non vi sono ragioni per escludere la stessa possibilità anche a favore dei richiedenti asilo.
In particolare, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo possono svolgere un tirocinio formativo in Italia anche durante i primi 6 mesi di avvio della procedura, poiché i tirocini non hanno natura giuridica di rapporto di lavoro (cfr. art. 11 co.1 del decreto n. 140 del 30.05.2005 in base al quale “qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed in ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.
Dato che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, per la loro attivazione non si può richiedere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro.
Attualmente occorre inoltre considerare che i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale sono espressamente richiamati, senza alcuna limitazione temporale, dalle Linee guida nella parte in cui individuano le categorie “svantaggiate” (punto n. 1 lettera c).
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