Tirocini e formazione scuola lavoro: ma la sicurezza?
A cura della redazione
Cosa tratta:
A Gennaio 2022, in Friuli il caso più eclatante: un ragazzo di 18 anni, al suo ultimo giorno di stage in una carpenteria, perde la vita schiacciato da una enorme putrella di ferro. Le indagini diranno in futuro i motivi e le responsabilità.
A Febbraio 2022 ad Ancona, un sedicenne apprendista perde la vita mentre cerca di imparare il lavoro dei suoi sogni: l’idraulico. La causa è un incidente stradale con il furgone aziendale, guidato dall’artigiano di 37 anni che doveva insegnargli il lavoro dei sogni. Entrambi sbalzati fuori dall’ abitacolo: con le cinture di sicurezza allacciate sappiamo che questa cosa non può succedere. In quella occasione, si scopre che per i tirocinanti curriculari, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutele in tali casi non vale per gli infortuni in itinere ma solo per le attività che rientrano nel progetto formativo.
E poi?
Gli incidenti sono continuati, così come le sentenze, che raccontano di fatti spiacevoli. Tutte accomunate da un paradosso: manca la formazione sulla sicurezza, mentre ci si avvia verso un percorso formativo che dovrebbe insegnare un mestiere, un’arte, una professione. Fare formazione.. senza fare la formazione principale.
La conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, è molto utile per agevolare le scelte professionali, ma detti percorsi non possono e non devono prescindere da aspetti fondamentali di sicurezza sul lavoro : la formazione, le visite mediche, la valutazione dei rischi, i dispositivi di protezione, la vigilanza.
A Marzo 2022 la cassazione condanna la titolare di una azienda agricola toscana, per aver disposto di lavare tini per il vino senza adeguata valutazione dei rischi, senza formazione e D.P.I. come se le norme non fossero mai esistite.
In questo caso, ad una studentessa universitaria di Agraria in tirocinio viene chiesto di pulire un tino di 2.5 metri insieme al cantiniere/tutor. Il coperchio del tino, probabilmente male assicurato, cade sulla mano della ragazza intenta a lavare con l’acqua l’interno del tino, in equilibrio precario su una scala, provocando lesioni importanti con più di 100 giorni di referto. Si apre lo scarica barile tra azienda e università.
È da questa sentenza che si evince la frase riportata nel sommario breve, e che continua con concetti ancora più chiari: se manca la sicurezza, e qui le carenze sono davvero molte, qualsiasi comportamento è imputabile solo al datore di lavoro e senza alcuna responsabilità del tirocinante/stagista/alunno oppure dell’ente, in questo caso l’università.
A Maggio 2022 la Cassazione condanna il Ministero dell’ Istruzione come responsabile civile, insieme a tutti gli imputati, e lo chiama al risarcimento, ed è forse questa la notizia che più deve far riflettere. Anche in questo caso, il classico scaricabarile processuale tra enti e responsabili non funziona più e segna una svolta: tutti responsabili, sempre. Siamo dentro una scuola: il direttore, responsabile del progetto formativo, nonché RSPP, ordina a due ragazzi di far pulizia di un terreno annesso alla scuola (tecnico agrario), usando un decespugliatore. Uno dei due cade e l’altro si infortuna cercando di evitare che il primo sia colpito dal decespugliatore ancora acceso. Evidentemente entrambi non istruiti, poco esperti e poco vigilati. Ne derivano delle lesioni colpose che la cassazione imputa al direttore, all’ operatore interno ma anche all’ assistente tecnico.
Sempre a maggio di quest’anno un'altra sentenza della Cassazione impone alla Corte di Appello di approfondire meglio il caso di un datore di lavoro accusato di molestie sessuali a carico di una minorenne che stava svolgendo un periodo di alternanza scuola lavoro presso la sua azienda. Chi non ricorda il caso di Monza dove il datore di lavoro di due centri estetici, abusava di almeno 4 minorenni in tirocinio, in cambio del giudizio positivo e la conseguente promozione alla scuola. Le accuse parlano di “totale dipendenza psicologica” e ipotizzavano che il numero delle studentesse abusate fosse molto più alto. La condanna ad otto anni di reclusione è definitiva dal 2020.
Durante le sessioni di formazione in aula, spesso si espone una vecchia sentenza del 2012, in cui un tirocinante si infortuna su una macchina del 1978 e palesemente non a norma. Qui il direttore dello stabilimento, delegato alla sicurezza, viene condannato per due motivi indipendenti. Il primo è di non aver tutelato il tirocinante, non avendo impedito che potesse usare una macchina pericolosa. Il secondo è per non aver messo in sicurezza il macchinario, pericoloso per tutti. Ed anche in questo caso, ed in tempi non sospetti, lo scarica barile tra enti di formazione, soggetti promotori, tutor e azienda non aveva funzionato.
La notizia, più volte riportata su questi spazi è molto semplice: la normativa è chiara. La giurisprudenza almeno dal 2012 è altrettanto chiara e non lascia spazio ad interpretazioni.
Spetta al datore di lavoro, così come a tutta la linea gerarchica al suo servizio (Tutor, RSPP, Medico Competente, Preposti, Dirigenti, RLS, Ecc.), proteggere TUTTI i lavoratori, compresi tutti coloro che a vario titolo svolgano tirocini, formativi, percorsi di alternanza scuola lavoro, stage, nessuno escluso.
Occorre valutare TUTTI i rischi per la salute e per la sicurezza, comprese le macchine, le attrezzature e compresi i rischi psicosociali che includono quella sfera di molestie, violenze e ricatti sopra descritta, anche se il solo ipotizzarlo in uno scenario di minorenni e di alternanza scuola lavoro, mette letteralmente i brividi ed imbarazza non poco.
Indicativa infine nel caso del tino e del cantiniere che faceva da tutor sopra citato, la mancanza di formazione. Nemmeno il tutor, sapeva come svolgere in sicurezza l’operazione e nemmeno lui aveva ricevuto una qualsivoglia formazione o procedura.
In definitiva, prima di tutto le questioni etiche: non è pensabile mandare un minorenne al lavoro, privo di una qualsivoglia tutela, imposta alla fine degli anni Ottanta del vecchio secolo a livello europeo.
Non è etico operare, privi di ogni tutela e garanzia, in un paese che si definisca moderno, civile.
Poi le questioni morali: occorre prevedere le conseguenze di infortuni e incidenti, le eventuali future disabilità, fino alla morte di giovani e minorenni. Le implicazioni per la famiglia, per l’azienda, ma anche per tutti quei responsabili e lavoratori che assistono a scene che non dimenticheranno mai più, sono pesantissime.
Infine le questioni penali ed economiche. Le implicazioni penali, civili, ma anche le rivalse di INAIL o assicurative, unite alle richieste (anche milionarie) dei tirocinanti/stagisti/minorenni a titolo di danno differenziale, dovrebbero far riflettere il datore di lavoro, che in assenza di ogni tutela e/o di azioni preventive e protettive si accinga a richiedere al tirocinante/stagista di effettuare azioni o operazioni di qualsiasi tipo.
Dal dicembre 2021 poi in casi come quelli sopra citati, si applica la sospensione delle attività.
L’attenzione alla sicurezza dovrebbe sempre essere massima, ma ancora di più nel caso di minorenni che non hanno mai visto un luogo di lavoro, al di là di questioni etiche, morali o economiche. Parliamo di buon senso.
Quando entra in vigore?
Le sentenze sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono prese dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati, ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.
Indicazioni operative
- Prestare una rinnovata attenzione alle prescrizioni di sicurezza
- Attenzionare ogni presenza in azienda: tirocinanti, stagisti, studenti, volontari, sono considerati lavoratori dalla normativa italiana e della giurisprudenza e come tali oggetto di tutela dal 1955.
- Verificare che venga effettuata la formazione. Non è ammissibile pensare a tirocini privi della necessaria formazione
- Verificare enti, organizzatori e tutor: devono essere formati e capaci di vigilare sull’ operato dei tirocinanti.
- Ci si aspetta una stretta normativa e una stretta sui controlli, e la prima non esclude la seconda.
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