L’Inps, con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016, ha reso disponibili le istruzioni per la fruizione del “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016.

Il nuovo incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Inoltre, non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

La circolare riporta precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante e precisa che lo stesso è riconoscibile, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (euro 50.000.000) a seconda della classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane. La misura annua (riproporzionata in caso di part time) è pari a 3.000 euro in caso di profilazione bassa; 6.000 euro se media; 9.000 euro se alta e 12.000 euro se molto alta.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Nelle ipotesi in cui l’istanza venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Inps, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).