L’INPS, con il messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024, ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari.

I tirocini curricolari potranno essere svolti sia nelle Strutture centrali che in quelle territoriali dell’istituto e potranno essere attivati su apposita istanza dell’Università, che segnalerà gli studenti interessati alla struttura individuata sul territorio. L’istituto accoglierà solo gli studenti che non hanno concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario.

Ai fini dell’attuazione del tirocinio, l’INPS, l’Università e lo studente tirocinante dovranno stipulare un accordo attuativo secondo lo schema predisposto.

I rapporti tra l’INPS e i tirocinanti non costituiranno rapporto di lavoro subordinato né di altra natura. Al termine del percorso, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente, sulla base della quale l’istituto previdenziale rilascerà l’attestato.

Per il tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione o compenso.