L’INL, con la nota 21/03/2022 n.530, ha precisato che alcune delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 relative ai tirocini sono già operative, come la sanzione da 1.000 a 6.000 euro prevista per la mancata corresponsione dell’indennità prevista dalle vigenti leggi regionali.

Come si ricorderà la Legge 234/2021 ha dedicato alcuni articoli ai tirocini fornendo al contempo una definizione.

Per tirocinio deve intendersi il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

La stessa Legge di Bilancio ha anche assegnato a Governo e Regioni il compito di raggiungere un nuovo accordo per la definizione delle linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Nelle more dell’emanazione delle citate linee guida, comunque alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2022 sono già operative ed in ogni caso continuano a trovare applicazione le attuali regolamentazioni regionali.

Ad esempio, l’INL precisa che la nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro trova già applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità prevista dalle vigenti leggi.

Inoltre è immediatamente operativa anche l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio comminata al soggetto ospitante che utilizza il tirocinante in modo fraudolento, ossia lo utilizza come effettivo lavoratore subordinato oppure in sostituzione di un lavoratore dipendente.

A tal proposito, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'INL con la circolare 8/2018.

Poiché la sanzione ha natura penale, punita con la pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.

In ogni caso è fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.

La nota dell’INL ribadisce che solo i tirocini extracurriculari formano oggetto delle comunicazioni obbligatorie.

Infine, riguardo al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, si evidenzia che nei confronti dei tirocinanti trovano applicazioni le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.