Ticket di licenziamento: quando e quanto si deve versare
A cura della redazione
Conflavoro PMI, sul proprio sito internet ha ricordato gli importi del contributo di licenziamento che il datore di lavoro deve versare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e in quali casi trova applicazione.
Si ricorda che il ticket di licenziamento (o contributo NASpI) è quel contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI.
Questo criterio generale incontra un’eccezione. Infatti nei casi di cessazione riferita a lavoratori a tempo determinato, l’accesso alla NASpI è comunque consentito senza il pagamento del ticket, in quanto finanziato dal contributo ordinario e addizionale ASpI/NASpI.
Per quanto riguarda il quantum, il ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale NASpI, per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
Il contributo per l’anno 2022 è quindi pari ad € 557,92/anno fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo, quindi, è di €1.673,76 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi);
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e tempo parziale.
Conflavoro PMI ricorda che i periodi superiori a 15 giorni sono considerati un mese intero; la quota mensile è pari ad €46,49 ovvero €557,92/12.
L’importo, come sopra calcolato a titolo di contributo aziendale di recesso, viene versato all’INPS dal datore di lavoro con modello F24 e viene dichiarato in UNIEMENS.
Per quanto riguarda i casi in cui il ticket di licenziamento va versato, Conflavoro PMI li riepiloga nei seguenti:
Licenziamento per GMO: si
Licenziamento per GMS: si
Licenziamento per giusta causa: si
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova: si
Licenziamento per superamento del periodo di comporto: si
Licenziamento del lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che non concorrono al computo dell’anzianità aziendale): si
Licenziamento personale domestico: no
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo: si
Dimissioni volontarie: no
Dimissioni per giusta causa: si
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità: si
Risoluzione consensuale dinnanzi alla commissione di conciliazione presso ITL (art. 410 cpc): no
Risoluzione consensuale in sede sindacale (art. 411 cpc): no
Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria per GMO presso l’ITL (aziende in tutela reale – art. 18 L. 300/1970). Non si applica nei confronti dei rapporto a tempo indeterminato a tutele crescenti: si
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore: si
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dal CCNL: no
Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere: no
Decesso del lavoratore: no
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