TFR, vecchio iscritto e la problematica del lavoro all'estero
A cura della redazione

L'INPS, con il msg. n. 19225 del 25 luglio 2007, ha precisato, a seguito di quanto comunicato dal Ministero del lavoro, che la contribuzione versata per attività svolta all'estero, in ambito Unione Europea e/o in paesi extra Unione Europea con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di sicurezza sociale (c.d. paesi convenzionati), precedentemente al 29 aprile 1993, non può essere considerata utile al fine di qualificare il lavoratore, a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 124/1993, con prima occupazione antecedente alla citata data del 29.4.1993.
L'art. 8, c. 7, lettera c), del D.Lgs. 252/2005 (entrato in vigore il 1°.1.2007, abrogando il D.Lgs. 124/1993) stabilisce che "ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: . 2) qualora non risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementari; .".
La situazione prevista dal D.Lgs. 252/2005 è diversa da quella del precedente D.Lgs. 124/1993, infatti il nuovo provvedimento fa riferimento "ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993" mentre il vecchio provvedimento faceva riferimento "ai lavoratori di prima occupazione successiva (o precedente) al 29.4.1993".
Ci si chiede se il messaggio INPS valga anche per individuare la condizione prevista dal D.Lgs. 252/2005.
La decorrenza dell'obbligo assicurativo era già stata, in passato, utilizzata dal legislatore per individuare l'obbligo di osservare il massimale contributivo e pensionabile.
La L. 335/1995 (Legge Dini) ha stabilito (art. 2, c. 18) che "per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1°.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e .., ai sensi del c. 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di ? 87.187,00 (per l'anno 2007), ..".
A tale proposito, l'INPS (circ. n. 21/2001, rifacendosi a un parere del Ministero del lavoro riguardante i periodi assicurativi fatti valere in più stati legati da regolamenti CEE ovvero da accordi di sicurezza sociale, ha precisato che il massimale sopra citato non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o extracomunitari convenzionati, anteriormente al 1°.1.1996, un'anzianità contributiva, anche qualora la stessa sia inferiore a 18 anni e il pro-rata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
Conseguentemente, in tale occasione, i periodi lavorati in detti paesi esteri sono validi ai fini dell'anzianità contributiva nel regime obbligatorio.
Si ritiene che l'interpretazione ministeriale contenuta nel messaggio INPS in commento, valga esclusivamente con riferimento al periodo di vigenza del D.Lgs. 124/1993 (vale a dire fino al 31.12.2006) ai fini dell'individuazione della tipologia di nuovo iscritto alla previdenza complementare (con occupazione precedente o successiva al 29.4.1993).
Va evidenziato che detta interpretazione tardiva potrebbe generare problemi, con riferimento ai lavoratori rientranti nella situazione prospettata dal messaggio, sia ai datori di lavoro sostituti d'imposta sia ai lavoratori in quanto, oltre al minor versamento effettuato ai fondi pensione, potrebbero risultare errati i calcoli di deducibilità dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare ovvero risultare completamente indebita detta deducibilità per non aver versato il corretto ammontare di TFR al fondo di iscrizione (naturalmente nel limite della prescrizione). Non si comprende, comunque, il motivo dell'emanazione del citato messaggio.
Si ritiene invece che la stessa interpretazione non possa essere applicata al D.Lgs. 252/2005, per le seguenti motivazioni:
- La condizione del D.Lgs. 252/2005 è quella di "prima iscrizione alla previdenza obbligatoria";
- Il messaggio INPS fa esclusivamente riferimento al D.Lgs. 124/1993;
- Nell'analoga situazione (riferimento alla posizione assicurativa nel regime obbligatorio) prevista dalla L. 335/1995, la contribuzione versata all'estero (U.E. e extra U.E. convenzionati) concorre a formare anzianità contributiva.
Un'interpretazione diversa comporterebbe:
- Chiedere ai lavoratori interessati di rivedere il contenuto del TFR1 o TFR2 a suo tempo consegnato (sempre che ciò sia possibile);
- Procedere ad effettuare i conguagli.
In ogni caso, risulta opportuno, un intervento definitivo da parte degli organi interessati, in attesa si ritiene di poter asserire che quanto previsto nel messaggio INPS non sia estendibile al D.Lgs. 252/2005.
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