Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 marzo 2021 – 14 aprile 2021 è stato fissato al 1,108138% (comunicato ISTAT). L’indice di aprile 2021 sarà diffuso il 17 maggio secondo il calendario dell’ISTAT.

Indice: 103,3

Variaz. su Dic. ‘97: 0,977517

Rid. 75%: 0,733138

Perc. Fissa 0,375

Perc. Progr.: 1,108138

Coeff. Cap. riv.: 1,01108138

Montante: 4,66391139

Esempio: – Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 aprile 2021

– TFR maturato al 31 dicembre 2020: euro 60.175,73 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 marzo 2021: euro 60,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 30,00

TFR al 31 dicembre 2020 (*) euro 60.175,73 +

Rivalutazione (1,108138% di 60.175,73) euro 666,83 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 marzo 2021 euro 60,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 30,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 60.872,56 (*)

al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2017

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.