Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 marzo 2020 – 14 aprile 2020 è stato fissato al 0,448171% (comunicato ISTAT). L’indice di aprile sarà diffuso il 15 maggio secondo il calendario 2020 dell’ISTAT.

Indice: 102,6

Variaz. su Dic. ‘97: 0,097561

Rid. 75%: 0,073171

Perc. Fissa 0,375

Perc. Progr.: 0,448171

Coeff. Cap. riv.: 1,00448171

Montante: 4,56499355

Esempio: – Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 marzo 2020

-TFR maturato al 31 dicembre 2019: euro 59.168,21 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 marzo 2020: euro 60,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 30,00

TFR al 31 dicembre 2019 (*) euro 59.168,21 +

Rivalutazione (0,448171% di 59.168,21) euro 265,17 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 marzo 2020 euro 60,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 30,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 59.463,38 (*)

al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2019

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.