Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 luglio 2021 – 14 agosto 2021 è stato fissato al 2,267962 % (comunicato ISTAT). L’indice di agosto 2021 sarà diffuso 15 settembre secondo il calendario dell’ISTAT.

Indice: 104,2

Variaz. su Dic. ‘97: 1,857283

Rid. 75%: 1,392962

Perc. Fissa 0,875

Perc. Progr.: 2,267962

Coeff. Cap. riv.: 1,02267962

Montante: 4,71741170

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 agosto 2021

– TFR maturato al 31 dicembre 2020: euro 60.175,73 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 luglio 2021: euro 140,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 70,00

TFR al 31 dicembre 2020 (*) euro 60.175,73 +

Rivalutazione (2,267962% di 60.175,73) euro 1.364,76+

TFR periodo 1° Gennaio – 31 luglio 2021 euro 140,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 70,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 61.610,49

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2020. N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.