Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 luglio 2017 – 14 agosto 2017, è stato fissato al 1,398430% (comunicato ISTAT). L’indice di agosto sarà diffuso il 14 settembre secondo il calendario 2017 dell’ISTAT.

Indice: 101,0

Variaz. su Dic. ‘97: 0,697906

Rid. 75%: 0,523430

Perc. Fissa 0,875

Perc. Progr.: 1,398430

Coeff. Cap. riv.: 1,01398430

Montante: 4,33671765

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 luglio 2017

– TFR maturato al 31 dicembre 2016: euro 55.337,28 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 luglio 2017: euro 140,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 70,00

TFR al 31 dicembre 2016 (*) euro 55.337,28 +

Rivalutazione (1,398430% di 55.337,28) euro 773,85 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 luglio 2017 euro 140,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 70,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 56.181,13

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2016

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.