Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 giugno 2021 – 14 luglio 2021 è stato fissato al 1,849707 % (comunicato ISTAT). L’indice di luglio 2021 sarà diffuso l’11 agosto secondo il calendario dell’ISTAT.

Indice: 103,8

Variaz. su Dic. ‘97: 1,466276

Rid. 75%: 1,099707

Perc. Fissa 0,750

Perc. Progr.: 1,849707

Coeff. Cap. riv.: 1,01849707

Montante: 4,69811845

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 luglio 2021

– TFR maturato al 31 dicembre 2020: euro 60.175,73 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 30 giugno 2021: euro 120,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 60,00

TFR al 31 dicembre 2020 (*) euro 60.175,73 +

Rivalutazione (1,849707% di 60.175,73) euro 1.113,07+

TFR periodo 1° Gennaio – 30 giugno 2021 euro 120,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 60,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 61.348,80

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2020. N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.