Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 febbraio 2021 – 14 marzo 2021 è stato fissato al 0,763196% (comunicato ISTAT). L’indice di marzo 2021 sarà diffuso il 15 aprile secondo il calendario dell’ISTAT.

Indice: 103,0

Variaz. su Dic. ‘97: 0,684262

Rid. 75%: 0,513196

Perc. Fissa 0,250

Perc. Progr.: 0,763196

Coeff. Cap. riv.: 1,00763196

Montante: 4,57931029

Esempio: – Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 marzo 2021

– TFR maturato al 31 dicembre 2020: euro 60.175,73 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 28 febbraio 2021: euro 40,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 20,00

TFR al 31 dicembre 2020 (*) euro 60.175,73 +

Rivalutazione (0,763196% di 60.175,73) euro 459,25 +

TFR periodo 1° Gennaio – 28 febbraio 2021 euro 40,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 20,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 60.654,98 (*)

al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2017

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.