“Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 agosto 2024 – 14 settembre 2024 è stato fissato al 1,756939 (comunicato ISTAT).

L’indice di settembre 2024 sarà diffuso il 16 ottobre 2024 secondo il calendario dell’ISTAT

·       Indice: 120,1

·       Variaz. su Dic. ’97: 1,009251

·       Rid. 75%: 0,756939

·       Perc. Fissa 1,000

·       Perc. Progr.: 1,756939

·       Coeff. Cap. riv.: 1,01756939

·       Mont. Progr.: n.d.

 

Esempio:

·       Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 17 agosto 2024

·       TFR maturato al 31 dicembre 2023: € 72.216,01(*)

·       TFR maturato dal 1° gennaio al 31 agosto 2024: € 160,00

·       Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: €   80,00

TFR al 31 dicembre 2023 (*): € 72.216,01 + rivalutazione (1,756939% di € 72.216,01)

= € 1.268,79    

 

TFR periodo 1° gennaio – 31 agosto 2024: € 160,00

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 € 80,00

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte € 73.564,80

 

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2023.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%”.