Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 agosto 2021 – 14 settembre 2021 è stato fissato al 2,759531 % (comunicato ISTAT). L’indice di settembre 2021 sarà diffuso 15 ottobre secondo il calendario dell’ISTAT.

Indice: 104,7

Variaz. su Dic. ‘97: 2,346041

Rid. 75%: 1,759531

Perc. Fissa 1,00

Perc. Progr.: 2,759531

Coeff. Cap. riv.: 1,2759531

Montante: 4,74008677

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 14 settembre 2021

– TFR maturato al 31 dicembre 2020: euro 60.175,73 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 agosto 2021: euro 160,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 80,00

TFR al 31 dicembre 2020 (*) euro 60.175,73 +

Rivalutazione (2,759531% di 60.175,73) euro 1.660,56+

TFR periodo 1° Gennaio – 31 agosto 2021 euro 160,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 80,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 61.916,29

(*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2020. N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.