L’INPS, con il messaggio n. 14963 dell’8 giugno 2010, ha precisato che il periodo di sospensione per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non prevede il rimborso delle relative quote di TFR maturate, in quanto non vi è alcuna norma che lo preveda specificatamente.
L'Istituto riepiloga, quindi, le condizioni di rimborso delle quote di TFR maturate nel periodo di CIG:
- è ammesso il rimborso delle quote di TFR (indennità di anzianità) maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato;
- le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro; pertanto qualsiasi evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione (es. rioccupazione presso la stessa azienda) comporterà l’impossibilità di imputare a carico della CIGS tali quote.
Non sono considerate interruzioni: l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione ex art. 8, c. 5, della L. 160/88.
L'INPS fa presente, inoltre, che non può essere considerato evento interruttivo la collocazione del dipendente in CIG in deroga; ma il periodo di sospensione per intervento della CIG in deroga, peraltro, non può prevedere il rimborso delle relative quote di TFR maturate non essendovi norma che lo preveda specificatamente. Pertanto, può essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR, maturate durante l’intervento della CIGS (ma solo per tale periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore, dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS.
Le quote di TFR maturate in costanza di periodo di CIGS, non essendo qualificabili come somme dovute a titolo d’integrazione salariale sono corrisposte in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata e non sono soggette quindi al massimale mensile.