TFR in busta paga: niente QUIR per i mesi di marzo e aprile 2015
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 23/04/2015 n.82, facendo seguito all’accordo quadro del 20/03/2015 tra l’ABI ed il Ministero delle finanze e quello del lavoro, ha fornito le indicazioni operative per fruire della liquidazione della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile, ai sensi della L. 190/2014.
Tra le novità si segnala che il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In sostanza, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza a partire dal 3 aprile 2015 (giorno di entrata in vigore dell’accordo quadro) e fino al 30 aprile, avranno accesso alla QuIR che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto finanziamento.
Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della QuIR, si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione del TFR in busta paga. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
A tal fine la circolare ricorda che periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi)
Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito dall’assenza di disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento. Sul punto l’INPS sottolinea come l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della QuIR è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.
Viene anche ricordato che possono accedere al Finanziamento i datori di lavoro che soddisfino ambedue i seguenti requisiti: numero di addetti inferiore a 50 unità (riferita al datore di lavoro nel suo complesso) e insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007)
Invece relativamente al secondo requisito, l’Istituto previdenziale precisa che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006 (Fondo di Tesoreria) ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possano contare su una media occupazionale inferiore ai 50 dipendenti.
Infine, in merito al contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) l’INPS sottolinea che resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.
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