TFR garantito anche in caso di fallimento del datore
A cura della redazione
L'Inps, con messaggio n. 15687 del 8 luglio 2009, nel fornire istruzioni in merito alla liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria nel caso di fallimento del datore di lavoro, riprende le disposizioni contenute nella sua circolare n. 70/2007, in base alle quali, in caso di liquidazioni di Tfr o di anticipazioni dello stesso, per la parte accantonata presso il Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro non possono portare a conguaglio nel DM10 un importo superiore a quanto dovuto allo stesso Fondo di Tesoreria per contributi nel mese cui si riferisce l'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, con il messaggio in oggetto, l'Inps chiarisce che competente per la liquidazione è la Sede di competenza in base alla residenza del lavoratore. Pertanto, la Sede che riceve l'istanza dell'azienda (mod.FTES01) deve trasmetterla alla Sede individuata secondo detta competenza. Il lavoratore, a sua volta, presenterà alla Sede competente la richiesta di erogazione, compilata utilizzando il modello FTES02 con il quale comunicherà all'Inps le modalità con le quali si preferisce ricevere l'importo (assegno, bonifico, accredito diretto sul c.c.), indicando in questo caso i necessari codici bancari.
In base a quanto precisato dallo stesso Inps, il Fondo di Tesoreria interviene direttamente anche in caso di fallimento di datori di lavoro che abbiano omesso, in tutto o in parte il versamento delle quote di Tfr che come noto ha, per legge, natura di obbligazione contributiva. Ne consegue che alle prestazioni erogate dal Fondo si applica il principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 Cod. Civ. per cui al lavoratore dipendente le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi.
Pertanto, in caso di insolvenza per fallimento, il curatore provvederà a presentare la domanda di liquidazione mod.FTES01 allegando il modello FTES03 che contiene i dati analitici relativi ai lavoratori interessati. Le verifiche saranno svolte dalla Sede competente secondo procedure che possono variare a seconda che il datore di lavoro, pur non avendo regolarmente versato i contributi a titolo di Tfr ne abbia però denunciato i dati tramite il flusso DM10 ed Emens.
In quest'ultimo caso, il credito viene insinuato nel fallimento con le ordinarie procedure e l'operatore può erogare le quote di Tfr a carico del Fondo di Tesoreria applicando, appunto, il principio di automaticità.
In mancanza di DM10 ma con l'Emens presentato l'area recupero crediti acquisirà i dati con la procedura DM10V, con tipo omissione "M".
Qualora manchino entrambi i modelli, DM10 ed Emens, non disponendo di alcun dato sarà avviata la procedura ispettiva presso l'azienda fallita, l'applicazione dell'automaticità della prestazione sarà, in tal caso, subordinata all'emissione del verbale ispettivo ed alla compilazione del mod.DM10V da parte del personale di vigilanza.
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