La Fondazione Studi CDL, con la risposta al quesito del 7 marzo 2012, ha fornito importanti delucidazioni in materia di Tfr e Fondo Tesoreria Inps, nell’ipotesi di un’azienda che ricorre al contratto di solidarietà difensivo.
In particolare, si rileva che il trattamento di fine rapporto matura sull'intero importo della retribuzione contrattuale in quanto la diminuzione della retribuzione non produce effetto su tale istituto contrattuale.
Per le ore lavorate, il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR a suo carico, mentre per quelle non lavorate per effetto del CDS il TFR sarà a carico dell'INPS.
Andranno, quindi, calcolate due quote:
- una sulla retribuzione corrispondente alle ore effettivamente lavorate (o comunque coperte da eventuale altra assenza tutelata);
- una sulle ore non lavorate per effetto del CDS.
E’, comunque, il datore di lavoro a corrispondere l’intero TFR, recuperando le quote accantonate, comprensive della rivalutazione, mediante conguaglio sui versamenti dovuti, tramite codice contributivo L042 da indicare sul flusso UNIEMENS, solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, comma, 5 DL n. 726/84; art. 8, c. 2-bis, DL n. 86/88 - conv. in L. 160/88 - Circolare INPS n. 212 13 luglio 1994).
Sul piano pratico, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS i nominativi dei lavoratori interessati, con l’indicazione delle quote di retribuzione perse, assunte a base di calcolo dell’integrazione salariale. Il codice L042 richiede anche l’indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell’INPS.
L’INPS ha precisato che il diritto al rimborso può essere riconosciuto solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, anche se questo avviene a distanza di anni dalla fine del CDS.
In attesa di chiarimenti da parte dell'INPS, il contributo da versare presso la Tesoreria, verrà effettuato esclusivamente considerando il c/ datore di lavoro.
Per quanto riguarda il versamento del TFR agli eventuali fondi di previdenza complementare scelti dai dipendenti, la questione è ancora complessa e irrisolta.
Non essendo l’istituto del CDS quasi mai utilizzato fino ad oggi, non esiste né normativa, né prassi specifica. In merito risulta esser stato posto un quesito al Ministero del lavoro, per il quale si è in attesa di risposta.
Fintanto non giungano gli attesi chiarimenti, è stato, comunque, suggerito di versare l'intera quota maturata ai fondi (quota a carico datore di lavoro e quota a carico INPS) con recupero per il datore di lavoro a fine anno su versamento INPS. Questa logica soluzione permetterà di non penalizzare il lavoratore che ha inteso investire in un fondo il suo trattamento di fine rapporto.