TFR: ampliato l'intervento del fondo di garanzia
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010, rivedendo sostanzialmente le proprie posizioni passate, ha precisato che il fondo di garanzia TFR deve intervenire anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento ma, non avendone i requisiti, non può in concreto essere dichiarato fallito.
In passato l'Istituto aveva, infatti, sostenuto che la sola impossibilità di fallire del datore di lavoro, sebbene rientrante nella disciplina della legge fallimentare, precludeva al lavoratore la possibilità di ricorrere all'intervento del fondo.
Sulla questione è intervenuta, di recente, la Corte di Cassazione secondo cui tutti i lavoratori subordinati hanno il diritto di essere garantiti con il pagamento del tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro; pertanto il fondo deve comunque intervenire anche quando questi non possa essere concretamente dichiarato fallito.
L'INPS, da ultimo, ha affrontato anche la problematica che si rileva quando non vi è alcun attivo da distribuire. In siffatta situazione, è ammesso l'intervento del fondo, su richiesta del lavoratore.
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