L’Inps, con la circolare n. 37 del 1° marzo 2018, ha fornito istruzioni per le aziende che, pur essendo prive dei requisiti costitutivi dell’obbligo contributivo, hanno versato la contribuzione al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

Si ricorda che l’Istituto aveva disposto l’istituzione del codice di autorizzazione (CA) “1R”, volto a identificare i datori di lavoro che, sulla base dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla loro natura giuridica e alla forza aziendale, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo di Tesoreria.

All’esito delle verifiche che saranno effettuate per verificare il corretto operato da parte dei datori, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA “1R”. Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA “1R”, i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria.

In ogni caso, i versamenti pregressi di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati - in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo - da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge e non verranno rimborsati. Sul piano operativo, le matricole contributive relative a tali aziende saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice “1R” sia a quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice “1R” e, in entrambi i casi, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto.

Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”,il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto che, in caso di accoglimento della domanda, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della stessa, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.

In mancanza del requisito della regolarità contributiva, l’obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro. Pertanto, le aziende non in regola con gli obblighi contributivi e che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine di 15 giorni potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo.Le stesse dovranno contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., da altro datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili:

- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità;

- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda che, in ragione della insussistenza del requisito dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo.