TFR al Fondo Tesoreria anche durante la CIGO per temperature elevate
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 3/08/2023 n.73, ritorna sugli ammortizzatori sociali richiesti dalle imprese per far fronte alla riduzione dell’attività lavorativa durante l’attuale emergenza climatica, così come previsto dal DL 98/2023, per precisare che l’unica deroga alla disciplina generale contenuta nel D.lgs. 148/2015 riguarda l’esclusione dei periodi di trattamento salariale ai fini del computo dei limiti di durata massima.
Come si ricorderà il D.lgs. 148/2015 già prevede che non computano i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), ma non per tutte le imprese destinatari dell’ammortizzatore sociale.
Infatti l’art.12, c. 4 del citato provvedimento esclude tutte le imprese dell’art. 10 ad eccezione: delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, delle imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Il DL 98/2023 ha eliminato, seppur per il solo periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, tale esclusione, assimilando le citate imprese a tutte le altre, per le quali la neutralizzazione dei periodi richiesti per i citati eventi già opera per legge.
Viene confermato che per accedere alla CIGO EONE non è richiesta l’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giornate alla data di presentazione della domanda di concessione e che non deve essere versato il contributo addizionale.
Inoltre viene ribadito che le domande per CIGO EONE devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La circolare 73/2023 ribadisce anche che i datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria il TFR, devono continuare ad osservare l’obbligo anche per le quote maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
L’INPS conferma che le modalità di presentazione della domanda rimangono quelle ordinarie e che per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Riguardo alla CISOA, generalmente concessa per la sospensione dell’attività lavorativa, il DL 98/2023 prevede che possa essere richiesta anche in caso di riduzione pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito dell’attività lavorativa per intemperie stagionali, nel periodo tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre.
I periodi di CISOA richiesti sono neutri ai fini del raggiungimento massimo delle 90 giornate fruibili nell’anno e sono equiparati ai periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dalla Legge 457/1972.
Inoltre l’INPS precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
La presentazione della domanda dovrà avvenire secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.
Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.
I trattamenti CISOA sono corrisposti dall’INPS tramite il pagamento diretto.
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