TFR al Fondo di Tesoreria anche in caso di mobilità di dipendenti da pubblico a privato
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 851 del 22/02/2022, ha fornito le indicazioni operative, in caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a datori di lavoro privato che, avendo almeno 50 dipendenti, sono tenuti al versamento dei contributi nei confronti del Fondo di Tesoreria.
L’intervento dell’INPS ruota intorno all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 che, in presenza di determinati requisiti, consente il passaggio (inteso come cessione del contratto e non costituzione di un nuovo rapporto di lavoro) di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato e viceversa.
Il fatto che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato, comporta che non sorge alcun diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
L’obbligo contributivo, precisa l’INPS, è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non hanno scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.
Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato sarà trasferito dall’INPS al datore di lavoro privato, anche se quest’ultimo è tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
Per i dipendenti in argomento, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni (di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia) per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
Per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, il messaggio 851/2022 ricorda che le stesse sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
L’INPS ribadisce che la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri esplicitati nella citata circolare, conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
L’INPS analizza anche la situazione opposta, ossia il passaggio in mobilità da un datore di lavoro privato obbligato al Fondo di tesoreria ad un ente pubblico.
In questo caso le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
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