L’INPS, con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia di intervento del Fondo di garanzia per il TFR, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 e recependo, al contempo, gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

I requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione dell’assoggettabilità a procedura concorsuale del datore di lavoro deve essere fatta in concreto e, pertanto, deve essere considerato “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267” ai sensi dell’art. 2, c. 5, della L. 297/1982, sia il datore di lavoro che non sia assoggettato a fallimento per ragioni di carattere soggettivo (ad esempio, imprenditore “sottosoglia”), sia il datore di lavoro che non sia assoggettato a procedura concorsuale per ragioni di carattere oggettivo (ad esempio, imprenditore cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese).

Il criterio distintivo, pertanto, è l’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, procedure per le quali l’intervento del Fondo di garanzia è esplicitamente disciplinato dall’art. 2, commi dal secondo al quarto, della L. 297/1982 e dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. 80/1992. 

L’ambito di applicazione del CCII è più ampio di quello della legge fallimentare, infatti, ai sensi dell’art. 1, il codice disciplina “le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.

L’art. 390 CCII ha previsto che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, per l’apertura del concordato preventivo e per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa presentati prima del 15 luglio 2022 siano definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare.

Quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:

a)       la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

b)      l’apertura di una procedura concorsuale;

c)       l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.