L’INPS, con il messaggio n. 1060 del 7 marzo 2022, ha comunicato che sono riaperti i termini per la trasmissione, da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle, delle domande di CIGO relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

Le istanze dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015.

La possibilità di richiedere un periodo di CIGO ai sensi del D.lgs n. 148/2015 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro dei predetti settori che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 146/2021 (nove settimane di CIGO Covid-19), ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente al 10 dicembre 2021.

In ordine alle caratteristiche dei trattamenti, l’INPS precisa che alle richieste di CIGO in esame si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla L. n. 234/2021. Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, il messaggio indica che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022. Pertanto, non è necessario dare prova delle comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sindacale è stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.