L’INPS, con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024, ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’art. 2 del D.L. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda e, al contempo, ha fornito le relative istruzioni procedurali.

Come noto, il citato art. 2 del D.L. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

La nuova misura di sostegno al reddito si rivolge soltanto ai datori di lavoro che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) sono classificati dall’INPS, ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;

b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare INPS 99/2024;

c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del D.Lgs. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (26 settimane nel biennio mobile, per FSBA), di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.

Si ricorda che, in entrambi i settori (datori di lavoro del settore industriale e FSBA), opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. 148/2015.

Le domande di integrazione salariale devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.