Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11379 del 4 agosto 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”, richiamata nel Codice del Terzo Settore (art. 5).

Si premette che la nozione di interesse generale si oppone a quella di interesse particolare. La dimensione sociale si oppone a quella individuale. Pubblico si oppone a privato.

L’interesse generale in quanto genus conosce tre declinazioni di species:

• Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio pubblico, consumatori, etc.);

• Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono considerati in modo omogeneo;

• Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale.

Alcuni ambiti di attività, al fine di collocarsi nel novero delle “attività di interesse sociale” di cui all’art. 5 del CTS, devono essere “di interesse sociale” o “di particolare interesse sociale”.

Nello specifico, sono 4 le attività di interesse generale di cui all’art. 5, c. 1, del CTS, che devono possedere tale requisito:

1.       Lett. d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2.       Lett. i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

3.       Lett. k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4.       Lett. h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.