Terziario, il voucher anche per i lavoratori part time
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 42 del 14 dicembre 2010, ha precisato che nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta.
Il Ministero del lavoro risponde alla Confcommercio sulla richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui gli artt. 70 e ss. del D.Lgs 276/2003. In particolare sulla possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e "nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale".
Secondo il Ministero:
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi, qualora si svolgano le attività indicate dal primo comma dell'art. 70, qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part-time, può svolgere prestazioni di natura occasionaIe e accessoria;
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta;
- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma l, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.
In tutti i casi sono validi comunque i limiti di compenso posti per l'utilizzabilità del lavoratore accessorio nonché il divieto posto dal Legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part-time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.