Terza salvaguardia, tutte le domande entro il 25 settembre
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 12305 del 31 luglio 2013, ha fornito istruzioni operative in merito alle modalità di attuazione della salvaguardia di cui all’art. 1, commi 231 e 233, della L. 228/2012 (terza salvaguardia), così come previsto dal DM 22.4.2013.
In particolare, il decreto di cui sopra ha previsto che l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore.
Tutte le domande devono essere presentate entro il 25 settembre 2013.
I lavoratori tenuti alla presentazione della domanda alle DTL sono:
1) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31.12.2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 13.12.2014. In queste ipotesi, i lavoratori interessati devono presentare istanza alla DTL competente per territorio, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità e indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30.6.2012, sulla base di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per usufruire del beneficio, i lavoratori interessati devono presentare istanza, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a. nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c., l'istanza deve essere presentata alla DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b. in tutti gli altri casi, l'istanza deve essere presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
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