L’Inps, con il messaggio n. 12305 del 31 luglio 2013, ha fornito istruzioni operative in merito alle modalità di attuazione della salvaguardia di cui all’art. 1, commi 231 e 233, della L. 228/2012 (terza salvaguardia), così come previsto dal DM 22.4.2013.
In particolare, il decreto di cui sopra ha previsto che l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore.
Tutte le domande devono essere presentate entro il 25 settembre 2013.
I lavoratori tenuti alla presentazione della domanda alle DTL sono:
1) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31.12.2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 13.12.2014. In queste ipotesi, i lavoratori interessati devono presentare istanza alla DTL competente per territorio, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità e indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30.6.2012, sulla base di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per usufruire del beneficio, i lavoratori interessati devono presentare istanza, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a. nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c., l'istanza deve essere presentata alla DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b. in tutti gli altri casi, l'istanza deve essere presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.