L’INPS, con il messaggio 26/05/2020 n.2183, ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande introdotto dal DL 34/2020 (31 maggio per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020) riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale predetto.

Quanto detto vale anche per la penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, prevista sempre dall’art. 68 del DL 34/2020 secondo cui l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

L’INPS, conclude precisando che invece in tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.