Il Ministero del Lavoro, con la nota circolare n. 3428 del 25 novembre 2010, ha fornito le istruzioni operative in merito al tentativo di conciliazione presso le DPL così come novellato dalla legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) in vigore dal 24 novembre.
In particolare, per quanto attiene alle istanze proposte prima del 24.11.2010 (che sono state, quindi, presentate secondo la previgente normativa), le Commissioni di Conciliazione, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sull’intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.
Infine, in relazione alle eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre 2010 per le quali il giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio (per il principio del “tempus regit actum”), si sottolinea che il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere secondo le modalità previste dall’art. 410 c.p.c. come vigente al momento della proposizione del ricorso. Pertanto, se il ricorso è stato depositato prima del 24 novembre ed il giudice sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo promosso nelle modalità di cui al nuovo articolo 410 c.p.c. (modificato dal Collegato Lavoro), ma dovrà applicare la disciplina previgente.