La Commissione Europea, con la decisione del 18/11/2021, ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021) elevando da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro l’importo complessivo degli aiuti rientranti nella sezione 3.1.

Trattasi di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Inoltre, la Commissione ha elevato i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, che passano da 270.000 a 345.000 e quelli per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che vengono elevati da 225.000 a 290.000 euro.

Inoltre è elevato da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary framework. Si ricorda che detti aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissione (2020, 2021 e 2022), un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si prevede che se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati pima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili.

Quindi, ad esempio, se un’impresa ha ricevuto aiuti pari a 200.000 euro e poi li ha rimborsati, potrà richiedere altri aiuti, ma il limite da rispettare sarà sempre di 2,3 milioni di euro e non l’importo che residua una volta sottratti i primi aiuti ricevuti.

La sesta modifica del Temporary framework prevede anche che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e sempreché siano rispettate le condizioni previste dalle singole sezioni.

Inoltre, la Commissione ha introdotto due nuovi strumenti per sostenere l'attuale ripresa dell'economia europea.

Il primo si riferisce a misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. L’intensità di aiuto, complessivamente fissata in 10 milioni di euro, non può superare il 15% dei costi ammissibili. Tuttavia, per gli investimenti realizzati da piccole imprese l’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali. Per gli investimenti realizzati da altre PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali oppure per gli investimenti nelle zone assistite, l'intensità di aiuto può essere aumentata dell’importo stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata. Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni. Gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022. Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 1° febbraio 2020. Gli aiuti possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti nel rispetto delle condizioni previste. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

L’altro strumento introdotto riguarda misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione. In particolare il sostegno alla solvibilità è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. La durata della garanzia non supera complessivamente otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. L’importo totale dei finanziamenti concessi non può superare i 10 milioni di euro per impresa. Gli aiuti possono essere concessi entro il 31 dicembre 2023. Questi aiuti possono essere cumulati con altri aiuti, purché siano rispettate le rispettive soglie e condizioni.