Un Temporary framework anche per la crisi ucraina
A cura della redazione
In data 23 marzo 2022, la Commissione Europea ha adottato un Temporary Framework (Com. Comm. C(2022) 1890 final del 23.03.2022, Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia) per attenuare l’impatto economico dell’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina e sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi.
In particolare, precisa il documento europeo, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte, o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 400 000 Euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 400 000 Euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- l’aiuto è concesso ad imprese colpite dalla crisi;
- gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
Invece agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, oltre le condizioni predette (tranne quella relativa all’importo massimo), anche le seguenti condizioni specifiche: l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 35 000 Euro per impresa; l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 35 000 Euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato e gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti ricadenti nel de minimis.
Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 400 000 Euro per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori dell’agricoltura e della pesca non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 35 000 Euro per impresa.
Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) della comunicazione C(2022) 1890 final del 23.03.2022 né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) o 3.3 del quadro temporaneo per la COVID-19.
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