L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento 22 giugno 2022, ha reso noto che il termine di presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti fruiti nel periodo della pandemia da Covid-19 e ricadenti nelle sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework, slitta dal 30 giugno al 30 novembre 2022.

Il differimento di 5 mesi del termine di presentazione è la naturale conseguenza della disposizione contenuta nell’art. 35 del DL 73/2022 (c.d. Decreto semplificazioni) che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine di registrazione degli aiuti per Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ricorda che i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (DL 41/2021), inviano l’autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.​

Se il predetto termine cade dopo il 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto dell’11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare una prima Dichiarazione, entro il 30 novembre 2022 e una seconda Dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.